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Sanzione da 3 milioni di euro a WhatsApp per la condivisione dei dati con Facebook

Sanzione da 3 milioni di euro a WhatsApp Inc. per la condivisione dei dati con Facebook

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell’11 maggio, ha chiuso le due istruttorie, avviate nel mese di ottobre 2016, nei confronti di WhatsApp Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo.

WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni di euro

Nel primo procedimento, l’Autorità ha accertato, comminando a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni di euro, che la società ha, di fatto, indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione. Coloro che erano già utenti alla data della modifica dei Termini (25 agosto 2016) avevano, invece, la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app.
La condotta in esame è stata attuata attraverso una procedura in-app di accettazione dei nuovi Termini caratterizzata dall’informazione sulla necessità di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover interrompere la fruizione del servizio; l’inadeguata evidenziazione della possibilità di poter negare il consenso alla condivisione dei dati con Facebook, la pre-selezione dell’opzione (opt-in) e la difficoltà, infine, di poter esercitare concretamente tale opzione una volta accettati integralmente i termini.

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L’altro procedimento istruttorio, avviato, nei confronti di WhatsApp Inc., per presunta vessatorietà di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione WhatsApp Messenger, si è concluso con l’accertamento della vessatorietà delle disposizioni che prevedono:

  • esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal  proprio inadempimento;
  • la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il consumatore;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente;
  • quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California;
  • un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero;
  • la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.

Come si legge nel testo del Provvedimento PS10601

“Il procedimento concerne la condotta, posta in essere da WhatsApp nei confronti della propria clientela (utenti consumatori), consistente nell’aver indotto gli utenti ad accettare integralmente le modifiche apportate ai Termini di utilizzo dell’applicazione WhatsApp Messenger (di seguito anche WM), in data 25 agosto 2016, con, in particolare, pre-impostata l’opzione di condividere con Facebook alcuni dati personali del proprio account WhatsApp per l’utilizzo dei medesimi da parte di Facebook a fini di profilazione commerciale e pubblicitari. In caso di non accettazione veniva prospettata l’interruzione del servizio. 3. A coloro che erano già utenti dell’applicazione alla data dell’aggiornamento, WhatsApp consentiva, in realtà, di accettarne anche solo “parzialmente” i contenuti. L’utente avrebbe potuto, in particolare, decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare WM. 4. L’esistenza di un’opzione in tal senso non era stata, però, rappresentata nella schermata principale dedicata all’accettazione dei nuovi Termini di utilizzo. Solo nella schermata successiva, alla quale si accedeva cliccando sul link che rimandava alla lettura dei Termini e dell’informativa sulla privacy, l’utente si sarebbe accorto di avere una scelta alternativa che risultava, però, pre-impostata, tramite spunta nell’apposita casella, sul consenso alla condivisione dei dati. Se l’utente avesse voluto continuare ad utilizzare l’applicazione, senza condividere i propri dati con Facebook, avrebbe dovuto deselezionare la spunta [..]”.

I testi completi del Procedimento WhatsApp Inc.

 

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