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GDPR & Drone – Come rispettare la privacy se si usa un DRONE

GDPR & Drone – Come rispettare la privacy se si usa un DRONE

Usare i droni per scopi ricreativi è lecito e divertente, ma occorre sempre rispettare la privacy degli altri e informarsi bene sulle regole previste dall’ENAC per far volare i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto

Con l’edizione 4 l’ENAC ha inteso anticipare una previsione del prossimo regolamento europeo che pone le operazioni in categoria “specific” (associabili alle operazioni critiche del regolamento ENAC) in scenari standard nel regime di “Declaration”.  Con l’introduzione degli scenari standard, già lo scorso anno, l’ENAC si prefiggeva lo scopo di ridurre i tempi di attesa dando, quindi, una più efficace risposta alle esigenze dell’utenza dovuto all’azzeramento delle verifiche prettamente tecniche effettuate dall’ENAC.

Gli scenari standard preparati da ENAC, in funzione delle fasce di massa operativa al decollo e dell’ambiente operativo, identificano delle prescrizioni tecnico operative in base all’esposizione al rischio, tali da garantire i livelli di sicurezza previsti dal Regolamento ENAC.  Applicando gli scenari standard l’operatore è sollevato da tutte le valutazioni tecniche di analisi del rischio in quanto aprioristicamente effettuate da ENAC e, di fatto, con la sua domanda dichiara di avere un mezzo idoneo per operare nello scenario di competenza e di rispettare tutte le condizioni in esso previste.

Pertanto, fino a diverso avviso che sarà tempestivamente pubblicato nel sito dell’ENAC, gli operatori che intendono svolgere operazioni critiche in scenari standard sono pregati di continuare ad inviare la domanda di autorizzazione con le modalità attualmente in vigore.  Con l’entrata in vigore del presente emendamento non è più richiesto l’invio a ENAC del report annuale delle attività che dovrà essere mantenuto presso l’operatore e fornito, a richiesta, all’ENAC.

Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” – Edizione 2 Emendamento 4 (354.94 KB)

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Come rispettare la privacy quando fai volare il DRONE

Se si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera in un luogo pubblico (parchi, strade, spiagge) è meglio evitare di invadere gli spazi personali e l’intimità delle persone. La diffusione di riprese realizzate con il drone (sul web, sui social media, in chat) può avvenire solo con il consenso dei soggetti ripresi, fatti salvi particolari usi connessi alla libera manifestazione del pensiero, come quelli a fini giornalistici. Negli altri casi, quando è eccessivamente difficile raccogliere il consenso degli interessati, è possibile diffondere le immagini SOLO se i soggetti ripresi non sono riconoscibilii, o perché ripresi da lontano, o perché si sono utilizzati appositi software per oscurare i loro volti.

Occorre poi evitare di riprendere e diffondere immagini che contengono dati personali come targhe di macchine, indirizzi di casa, ecc. Le riprese che violano gli spazi privati altrui (casa, giardino domestico) sono invece SEMPRE da evitare, anche perché si potrebbero violare norme penali.

Rispettare chi ti sta intorno mentre il drone è in volo

La presenza di un drone che effettua riprese nelle vicinanze può dare la sensazione di essere osservati, inducendo disagio e influenzando il normale comportamento delle persone. E’ quindi buona regola usare questi strumenti senza invadere la sfera personale degli altri, magari anche comunicando preventivamente

le proprie intenzioni. Ad esempio, se si vuole far volare un drone per riprendere una festa nel proprio giardino di casa, sarebbe bene prima avvisare i vicini, che hanno il diritto di chiedere di non essere – anche solo inavvertitamente – ripresi nel loro privato. Un’altra buona pratica da seguire è quella di fare in modo che il pilota del drone sia sempre ben visibile, così da non suscitare sospetti o allarme negli altri.

Non si possono usare droni per

per captare volontariamente conversazioni altrui. Eventuali frammenti di conversazione registrati in modo accidentale possono essere utilizzati (ad esempio, per pubblicare un video online) SOLO se NON rendono riconoscibile il contesto, cioè il contenuto dei discorsi e le persone coinvolte.

General Data Protection Regulation & DRONI

In base a quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i droni, come tutti i dispositivi elettronici, devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default. Cioè devono essere costruiti e configurati per raccogliere meno dati possibile.

Come tutelare la tua privacy

Se è possibile individuare il pilota del drone, si possono chiedere a lui informazioni su come intende utilizzare le riprese ed eventualmente negare il consenso al trattamento dei dati raccolti, specie se sono previste forme di diffusione delle immagini. E nel caso si ritenesse di essere stati vittime di violazioni della propria privacy, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, all’Autorità giudiziaria.

Come diventare pilota di Drone con Licenza APR

Per ottenere la Licenza di Pilota di Drone APR:
  1. Per la conduzione di APR in operazioni BVLOS oppure di APR con massa al decollo maggiore o uguale a 25 kg, è necessario il possesso di una Licenza di Pilota di APR rilasciata dall’ENAC.
  2. licenze sono rilasciate in applicazione delle procedure in uso per il rilascio delle altre licenze per il personale di volo.
  3. Ai fini dell’idoneità psicofisica, il pilota deve essere in possesso di un certificato medico di terza classe in corso di validità, rilasciato in accordo al Regolamento ENAC “Organizzazione Sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici”.
  4. Per ottenere una Licenza di Pilota di APR il richiedente deve dimostrare adeguate conoscenze aeronautiche di base e capacità di conduzione dell’APR, da acquisire secondo programmi stabiliti dall’Ente e condotti presso Centri di Addestramento APR approvati in possesso di specifica abilitazione.
  5. I programmi ed i requisiti di formazione ed addestramento per i casi non direttamente previsti in questo regolamento sono stabiliti dall’ENAC sulla base dei singoli casi.
  6. Il possesso di una Licenza di pilota CPL e Abilitazione IR soddisfa i requisiti relativi alle conoscenze aeronautiche di base. Ulteriori crediti possono essere attribuiti in ragione dei programmi di formazione di cui al precedente comma 5 sulla base dei singoli casi.
  7. Al rinnovo delle Licenze provvede l’ENAC sulla base dell’attività svolta, di un prova pratica condotta da un Esaminatore riconosciuto dall’ENAC e di un valido certificato medico.
  8. Fino alla emissione della licenza di cui al presente articolo, l’ENAC stabilisce caso per caso i requisiti applicabili ai piloti per la conduzione di APR in operazioni BVLOS o di massa al decollo uguale o maggiore di 25 kg.

Centri di Addestramento Drone APR

I Centri di Addestramento per Drone APR sono approvati dall’ENAC e forniscono sia la formazione teorica che l’addestramento pratico. Essi devono essere dotati di idonea organizzazione e disporre di adeguate procedure, materiale didattico e mezzi per l’addestramento, uno o più Istruttori e almeno un Esaminatore, riconosciuto dall’ENAC, per la conduzione di prove pratiche finalizzate al rilascio ed al rinnovo degli Attestati di pilota di APR.

L’ENAC approva il Centro di Addestramento APR sulla base degli accertamenti sulla organizzazione del Centro e sulla capacità di erogare l’intera formazione del pilota, sulle  Regolamento MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 26 di 35 procedure, sul materiale di formazione e sulla qualificazione del personale, Istruttore ed Esaminatore.
Il Centro di Addestramento autorizzato al rilascio notifica all’ENAC l’emissione dell’Attestato di Pilota di APR entro 3 giorni. La notifica è effettuata esclusivamente per via informatica nel sito web dell’Ente (www.enac.gov.it) inserendo i dati richiesti dalla procedura. Con le stesse procedure notifica il rinnovo degli Attestati.

 

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