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Responsabilità del genitore per reati del minore commessi online

Responsabilità del genitore per reati del minore commessi online

reati online come quelli nella vita di tutti i giorni non sono tutti uguali, ma naturalmente hanno livelli di gravità diversi, per esempio il cyberbullismo è ben diverso dallo streaming o dal download illecito di contenuti multimediali. Il quesito a cui cerchiamo di rispondere in questo articolo è “su chi ricade la responsabilità delle loro azioni?” e per far ciò ci siamo attenuti ai riferimenti giuridici riportati dalla Polizia Postale nell’ultimo compendio sulla sicurezza online dei minori da poco pubblicato e di cui presentiamo il seguente estratto:

L’Art. 85 del Codice Penale detta il principio generale per il quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile la persona che sia capace di intendere e di volere al momento dei fatti oggetto di valutazione.

L’Art. 97 del Codice Penale stabilisce che non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto reato non ha compiuto i quattordici anni. Il legislatore ha dunque stabilito che i minorenni  degli  anni  14 non siano  da  considerarsi penalmente responsabili delle loro azioni, quando queste comportino un reato. Sino a quell’età si presume che i ragazzi non abbiano raggiunto una maturità psicofisica che gli consenta di distinguere in modo sufficientemente adeguato cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Non è escluso tuttavia che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano penalmente per il reato punibile commesso dal figlio.

Questo significa che in tutti quei casi in cui sia chiaro o si presume che ragazzi di età inferiore ai 14 anni abbiano commesso azioni illegali,  è  comunque  necessario  effettuare  una denuncia/segnalazione poiché la determinazione dei fatti, l’applicazione di misure di sicurezza, l’attribuzione  di  responsabilità  penali  ai  genitori  sono  in  capo  alle  necessarie  valutazioni dell’Autorità Giudiziaria. La denuncia di fatti che possano costituire reato può essere fatta sempre in forma scritta e non è previsto l’obbligo di convocazione o avviso alla famiglia perché la denuncia è sottoposta  all’obbligo  di  segreto  istruttorio  afferente  alla  fase  delle  indagini preliminari. Fatta salva tale indicazione, sarà auspicabile coinvolgere la famiglia informandola in breve di quanto accaduto, quale presupposto della migliore sinergia tra adulti, strategica per la valutazione della situazione.

L’avvio di un procedimento penale in relazione ad azioni illegali compiute da un minore degli anni 14 ha un valore importante, non necessariamente in ottica punitiva, ma perché può favorire una necessaria valutazione delle criticità insite al percorso di crescita di quel minore.

Esiste inoltre una possibilità per la quale, qualora il minorenne commetta azioni particolarmente gravi e per queste sia giudicato pericoloso, possa essere sottoposto, nonostante abbia un’età inferiore ai 14 anni, a misure di sicurezza quali il collocamento in una comunità per minori o la libertà controllata.

Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità va giudicata caso per caso, secondo quanto previsto dall’art. 98 del codice penale. Il giudice dovrà dunque appurare la concreta capacità di intendere  e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di mancanza di tale capacità il minore non è punibile. Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 sia capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto viene considerato punibile, ma la sua pena sarà diminuita rispetto a quella prevista dalla legge per gli adulti.

Anche per azioni commesse da minorenni nella fascia di età 14-17 anni, il coinvolgimento dei genitori  non  deve  essere  necessariamente  antecedente  alla  formalizzazione  di  una denuncia/segnalazione ma sarà comunque auspicabile in un’ottica di collaborazione tra care-givers.

È importante ricordare che esistono vari tipi di reati che possono essere commessi in rete: alcuni di essi si compiono attraverso semplici azioni compiute direttamente on-line (es. aprire un profilo FB a nome di altri, rubare e diffondere senza autorizzazione sui social immagini altrui, etc.), ed altri invece prevedono l’uso del mezzo informatico quale semplice veicolo o oggetto dell’azione illegale (pubblicare su FB insulti, falsità, indiscrezioni sul conto di qualcuno).

Molto spesso i ragazzi ignorano i più semplici elementi di sicurezza informatica, non conoscono le caratteristiche tecniche della rete e si sentono immuni e irrintracciabili quando usano Internet per “scherzare” contro gli altri.

Né l’intento ludico né la non conoscenza che determinate azioni online possano costituire reato possono escludere la responsabilità penale di chi le ha commesse: è sempre necessario che un adulto (insegnante, dirigente scolastico, genitore) valuti la situazione, anche con il supporto della Polizia  o  dell’Autorità Giudiziaria,  in  modo da  assicurare  la  protezione  delle  vittime  e  la valutazione oggettiva delle azioni degli autori di reato.

Non possiamo che condividere le raccomandazioni delle forze dell’ordine consigliando ai genitori una maggiore attenzione delle attività online dei propri ragazzi, magari affiancando al controllo costante l’installazione sui dispositivi dei minori di una ESET Parental Control  che possa aiutarli a vedere solo il lato buono di Internet e a non agire volontariamente o meno in maniera illecita.

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