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Body cam sui treni per la raccolta e trasmissione di immagini riprese a bordo in tempo reale 

Body cam sui treni per la raccolta e trasmissione di immagini riprese a bordo in tempo reale 

Trenord s.r.l. ha presentato una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali connesso alla prospettata installazione di un sistema composto da dispositivi indossabili, c.d. body cam, che consentono la raccolta e la trasmissione “delle immagini riprese a bordo treno in tempo reale verso un PC posizionato all’interno della sala operativa” della società. Tali dispositivi sarebbero consegnati in dotazione agli “operatori di security e capitreno, questi ultimi con compiti di controllo dei titoli di viaggio”.

La necessità di adottare tale sistema origina dal rappresentato significativo aumento “negli ultimi anni” di “aggressioni al personale ed ai clienti, furti/rapine, minacce nonché numerosi e crescenti fenomeni di vandalismo”.

Quanto alle specifiche caratteristiche del sistema che si intende utilizzare, la società ha rappresentato che:

  • solo “il 51% della flotta [della società Trenord s.r.l.] è dotata di sistemi di videosorveglianza in quanto […] di recente costruzione”, mentre l’installazione di ordinari sistemi di videosorveglianza a bordo delle altre vetture andrebbe incontro ad “oggettive difficoltà sia tecniche che economiche, in quanto tali rotabili sono stati progettati e costruiti con una struttura che non prevede la possibilità di implementare nessun impianto”;
  • le finalità del sistema consistono nella “deterrenza”, nella possibilità di trasmettere “in tempo reale [le] immagini al fine di poter attivare con immediatezza l’intervento delle forze dell’ordine, qualora ve ne fosse la necessità”, nonché “eventualmente [consentire] alle forze dell’ordine [di] poter ricostruire i fatti illeciti”;
  • la telecamera indossabile dovrebbe essere collocata sulla spalla sinistra del dipendente “e registrare immagini e suoni con una visuale unicamente frontale, corrispondente allo specchio visivo dell’operatore”;
  • il dispositivo [Body cam], la cui operatività sarà segnalata dalla “presenza di un led rosso fisso”, “è dotato di tasto di registrazione e interruzione della stessa, che sarà attivato dall’operatore solo durante il turno lavorativo a bordo treno, facoltativamente” ;
  • “alla fine di ogni turno i dati raccolti saranno estratti dal dispositivo tramite la formattazione della scheda di memoria ed il loro trasferimento su un apposito server aziendale a cui avranno accesso solo i soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento”;
  • in particolare al personale tenuto ad indossare il dispositivo sarà “preclusa la visualizzazione delle immagini registrate”, consentita solo a coloro cui sono state assegnate “particolari credenziali di sistema”;
  •  i dati raccolti saranno conservati sul server aziendale per una settimana fatte salve “esigenze di indagine dell’Autorità giudiziaria”; inoltre “i soli dati rilevanti per eventi significativi in termini di responsabilità civile, amministrativa e penale, potranno essere conservati per due anni, pari al termine di prescrizione ex art. 2947, comma 2, c.c.”;
  • i dati raccolti potranno essere comunicati alla “competente compagnia di assicurazione”;
  • la società “nel rispetto [della] Legge 300/1970 […] si impegna a rispettare il divieto di controllo a distanza del lavoro, fatti salvi i fatti illeciti commessi dal personale nell’orario di esercizio e che possano comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari”; in tale prospettiva sarà “siglato apposito accordo” con le organizzazioni sindacali a seguito della pronuncia del Garante sull’istanza ;
  • dipendenti ed utenti saranno informati dell’attivazione del sistema mediante una pluralità di strumenti (apposizione di cartellonistica sia in stazione che a bordo treno; pubblicazione di un’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice sul sito internet istituzionale della società nonché sulla intranet aziendale).

Trattamento di dati personali effettuato attraverso dispositivi di videosorveglianza indossabili (c.d. body cam).

L’attività di ripresa di immagini effettuata attraverso dispositivi indossabili, c.d. «body cam», confrontata con le videoriprese delle tradizionali telecamere fisse, si connota da un lato per una maggiore e accentuata specificità dell’immagine raccolta (in quanto assai più ravvicinata) dall’altro, per converso, per la limitata visibilità del “contesto” in cui i fatti documentati si collocano. Inoltre l’inizio e la fine delle videoriprese dipendono esclusivamente dalla iniziativa dell’operatore che indossa il dispositivo, differentemente dai sistemi ad impianti fissi (attivi senza interruzioni oppure ad orari prefissati) o dalle c.d. «black box» collocate su veicoli, dove l’attivazione della telecamera segue automaticamente al verificarsi di eventi meccanici predeterminati dal sistema (es. sobbalzi improvvisi; frenate; impatto del veicolo).
Inoltre il sistema sottoposto a verifica preliminare prevede il collegamento in tempo reale con la centrale operativa della società, differentemente dall’impianto di videosorveglianza attualmente attivo.
Alla luce di tali caratteristiche, pertanto, si ritiene che il sistema presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati ˗ sia dipendenti che utenti del servizio di trasporto ferroviario ˗, anche di rilievo costituzionale (diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali ex art. 2 Cost. e libertà di circolazione ex art. 16 Cost.), e richiede una specifica valutazione da parte dell’Autorità.

Body cam sui treni: sì del Garante, ma nel rispetto di chi è filmato 

Per dare il suo via libera al progetto sperimentale, il Garante privacy ha considerato l’impossibilità tecnica di installare telecamere a bordo dei treni di più vecchia costruzione, le specifiche finalità di sicurezza anche dei numerosi utenti del servizio e le finalità di tutela dei beni aziendali. L’Autorità ha però prescritto una serie di cautele e accorgimenti a garanzia di dipendenti e utenti. Le body cam non saranno sempre accese, ma potranno essere attivate dai capitreno o dagli addetti alla sicurezza solo in presenza di un pericolo concreto per le persone o le cose. Un led rosso ne segnalerà l’attivazione.

I dispositivi trasmetteranno le immagini alla sala operativa in tempo reale. Chi effettua le riprese non potrà modificarle, cancellarle né duplicarle. Solo soggetti diversi, specificamente autorizzati, una volta verificato che le immagini raccolte riguardino fatti realmente pericolosi, potranno disporne l’eventuale estrazione. Questa attività dovrà essere tracciata.

La società, inoltre, dovrà disciplinare le modalità di utilizzo e le specifiche condizioni che legittimano l’attivazione dei dispositivi e dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti “deboli” (testimoni, vittime di reati, minori ecc.) o riprendano luoghi con particolari aspettative di riservatezza (ad esempio le toilette).

Le immagini raccolte, a cui avranno accesso solo i soggetti autorizzati, dovranno essere conservate in forma cifrata ed essere cancellate automaticamente e irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di una settimana, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di accertamento dell’Autorità giudiziaria.

La società dovrà disattivare la funzionalità audio, ritenuta non necessaria dalla stessa società, e in caso di comunicazione delle riprese alle compagnie di assicurazione dovrà oscurare le immagini delle persone non coinvolte.

Dovranno essere predisposti inoltre adeguati strumenti di comunicazione anche a bordo delle vetture per avvisare gli utenti della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e delle sue caratteristiche.

La società, che dovrà fornire un’idonea informativa ai dipendenti sull’uso delle body cam, si è impegnata a rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e a siglare un apposito accordo con le organizzazioni sindacali.

Riferimenti:  Verifica preliminare. Installazione di un sistema composto da body cam per la raccolta e trasmissione di immagini riprese a bordo treno in tempo reale – 22 maggio 2018 [doc. web n. 8995107]

 

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