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Come denunciare un reato telematico via internet

Come denunciare un reato telematico via internet

La Polizia di Stato, per venire incontro alle vostre esigenze e consentirvi il disbrigo di determinate pratiche in maniera più agevole e veloce, ha realizzato il servizio “Denuncia via web di reati telematici”, un progetto che realizza un nuovo rapporto di collaborazione, perché sarete voi ad iniziare il “lavoro”.

Cosa significa oggi “crimine informatico” o “reato telematico

Un crimine informatico è un fenomeno criminale che si caratterizza nell’abuso della tecnologia informatica sia hardware che software, per la commissione di uno o più crimini. La casistica e la tipologia è piuttosto ampia; alcuni crimini in particolare sono finalizzati allo sfruttamento commerciale della rete internet, a porre a rischio i sistemi informativi di sicurezza nazionale di uno Stato.

Il crimine informatico abbraccia un ampio ventaglio di attività suddivise in due categorie:

1. L’utilizzo della tecnologia informatica per compiere l’abuso:

  • Infezione da virus
  • Spam
  • Malware (malicious software)

2. L’utilizzo dell’elaboratore nella realizzazione del fatto:

  • Cyberstalking
  • Frode e falsa identità
  • Information warfare
  • Phishing

Denuncia via web di reati telematici

Da casa, dall’ufficio o da ogni altro luogo a voi più comodo potrete, infatti, avviare l’iter per sporgere una denuncia, con evidenti risparmi in termini temporali, sia perché all’atto della presentazione negli uffici di Polizia avete già espletato alcune delle incombenze necessarie sia perché troverete, nelle nostre sedi, una corsia preferenziale per tali procedure.

Ricordate, che questo è il primo passo della procedura di presentazione della denuncia per reati telematici.
L’atto che inserirete è, infatti, “solo” lo schema sul quale sarà possibile effettuare, nell’ufficio di polizia prescelto, eventuali integrazioni ed assumerà valore legale di denuncia solo con la sottoscrizione davanti all’Ufficiale di P.G..

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Nel corso della procedura vi verrà richiesto di scegliere in quale Ufficio di Polizia vorrete recarvi per completare l’iter.

In questa fase sperimentale sarà infatti possibile trasmettere l’atto solo negli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
La limitazione circoscrive pertanto i luoghi ove potrete presentarvi, ma consente l’inoltro da ogni città italiana

Denuncia in materia TLC

Dal 1° Novembre 2010, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la determinazione n.12/SG/2010, ha disposto che le denunce nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica dovranno pervenire tramite il nuovo Modello D, e trasmesse, esclusivamente, per via telematica, come già contemplato dalla delibera 709/09/CONS. A tale fine, Agcom ha predisposto una casella di posta elettronica certificata dedicata, denunce_ugsv@cert.agcom.it.

La segnalazione effettuata mediante la compilazione e l’invio del modello D, comporta l’apertura di un procedimento sanzionatorio, finalizzato unicamente ad accertare e sanzionare un’ eventuale condotta contra jus da parte dell’operatore e non apre un contenzioso finalizzato a risolvere la controversia privata tra utente e operatore.

Nel caso in cui l’utente (persona fisica o giuridica) ritenga di aver subito una violazione di un proprio diritto o interesse (ad es. si ritrova in bolletta importi relativi a traffici telefonici verso numerazioni speciali a sovraprezzo, attivazione di servizi non richiesti ecc) da enti gestori del servizio di telecomunicazione, per aprire il contenzioso, potrà trovare utili informazioni su disservizi e conciliazione all’interno della pagina Telefonia.

Con la delibera 73/11/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2 comma 12 della Legge 481 del 14 novembre 1995” entrata in vigore il 15 marzo 2011, l’Agcom regola la materia degli indennizzi applicati nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e TV a pagamento. L’esigenza è quella di assicurare, in sede di definizione delle controversie, parità di trattamento agli utenti che subiscono il medesimo disservizio nonché quella di stabilire una diversificazione degli indennizzi in relazione alla gravità dell’inadempimento riscontrato. La delibera dispone, inoltre, che l’accertamento dovrà essere espletato entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della segnalazione di disservizio da parte dell’utente, per ulteriori approfondimenti sull’argomento, potrà essere consultata la documentazione pubblicata sul sito dell’Agcom al seguente link: vedi qui.

Nel Gennaio 2011 l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni ha pubblicato un manuale di facile consultazione e diviso per argomenti intitolato “I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica“ allo scopo di semplificare e rendere accessibile a tutti gli utenti la conoscenza dei propri diritti nel settore delle comunicazioni elettroniche, individuando per ciascun problema le disposizioni da applicare e le procedure per segnalare disservizi, ottenere risposte e far valere le proprie ragioni. In particolare nella sezione VI “Tutela dell’Utente”, vengono illustrate le procedure da adottare per attivare una controversia o per presentare una denuncia. Detto manuale può essere utilmente reperito all’indirizzo: vedi qui.

Si possono denunciare i seguenti reati telematici:

  • Dialer – Mancato riconoscimento traffico telefonico
  • E-Commerce (Acquisto)
  • E-Commerce (Vendita)
  • Intrusione Informatica
  • Phishing
  • Pornografia infantile e pedofilia
  • Cyberstalking
  • Illecito utilizzo di carte di credito on-line

E’ nel vostro interesse recarvi al più presto presso l’ufficio di polizia prescelto, evitando di procrastinare eccessivamente l’intervento dell’ufficiale di P.G..
Per ragioni tecniche il servizio archivierà l’atto per due giorni lavorativi successivi all’inoltro on line.
Trascorso tale termine il sistema cancellerà automaticamente il documento inviato, ma sarà, comunque, sempre possibile ripetere l’atto, sia nelle modalità tradizionali, sia tramite procedura web.
Al termine della procedura di compilazione, otterrete una “ricevuta on line”, un “numero di protocollo” con il quale potrete richiamare la pratica nell’Ufficio di P.S. da voi prescelto.

Credits:www.commissariatodips.it

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